La problematica relativa all’istituto giuridico della particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., e delle implicazioni che può avere l’archiviazione di un procedimento penale vertente su tale imputazione, è spesso trascurata non formando oggetto di trattazione e studio per la scarsa attenzione che viene riservata alla questione de qua.

In realtà, l’istituto della particolare tenuità rivela tutta la sua importanza allorquando vengano valutate con la dovuta dovizia di particolari le conseguenze determinate dall’archiviazione e, pertanto, la convenienza processuale della relativa opposizione.

Quindi, le considerazioni che seguono vogliono evidenziare alcune problematiche di corretta applicazione dell’istituto della particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.
Ebbene, come molti sanno, attraverso la norma de qua il nostro Legislatore ha voluto escludere la responsabilità penale con riferimento ad alcune condotte ritenute non particolarmente gravose e, dunque, rientranti nella fattispecie in esame purché, naturalmente, abbiano i requisiti previsti dalla norma predetta.
E’ utile precisare però, non soffermandoci sulle scelte di politica-criminale che sono alla base dell’art. 131 bis c.p., che accade sempre più spesso che nella fase delle indagini preliminari il P.M., pur ravvisando delle condotte criminose, decida di richiedere l’archiviazione per l’indagato a seguito di particolare tenuità del fatto.

Un esempio sarà più utile per la comprensione delle problematiche sottese all’utilizzo consono della disposizione de qua.

Poniamo il caso che, a seguito di un alterco tra due automobilisti, un soggetto subisca un’aggressione fisica con relative lesioni lievi e contestuali minacce di morte, nonché il danneggiamento dell’autovettura a calci e pugni.

In tal caso non dobbiamo sorprenderci se la parte offesa, la quale ha sporto tempestiva querela, riceva un avviso di richiesta di archiviazione con il quale si fa rientrare la condotta suddetta nella fattispecie prevista dall’art. 131 bis c.p.

A questo punto, molti riterrebbero superflua una opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto preferirebbero far valere le proprie ragioni in sede civile determinando, di conseguenza, un provvedimento da parte del G.I.P. che archivierebbe la posizione dell’indagato.

Orbene, a parere dello scrivente, la predetta strategia processuale non sarebbe opportuna, visto che il danneggiato dovrebbe dimostrare il verificarsi del danno in sede civile senza che, però, quanto avvenuto in sede penale possa suffragare le proprie ragioni.

L’archiviazione per particolare tenuità, infatti, da un lato fa emergere che l’indagato si è reso responsabile dei comportamenti a lui contestati, dall’altro esclude che tale responsabilità possa essere fatta valere in sede civile, visto che il provvedimento emesso dal G.I.P. non sarà considerato giudicato penale.

Ciò chiarito, tornando al nostro interrogativo la risposta appare chiara. Ovvero, l’opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità ha la finalità di permettere che vi sia un contraddittorio dinnanzi al G.I.P., attraverso il quale si pongono le basi processuali per fare in modo che il giudicante ordini al P.M. di formulare l’imputazione o, in alternativa, disporre allo stesso di compiere nuovi indagini per far luce sui fatti.

Quanto enunciato, però, non sarà sufficiente. Infatti, al fine di ottenere un risultato utile da far valere nell’eventuale sede civile, sarà necessario portare la fase del procedimento penale quantomeno al momento dell’apertura al dibattimento.

A tal proposito, come è noto, solo in quel momento tale decisione acquisirà giudicato penale, anche se dovesse essere pronunciata l’esclusione della punibilità per particolare tenuità.

Tale provvedimento, pertanto, avvantaggerà la P.O. nell’eventuale sede civile, al fine che possa ottenere il ristoro di tutti i danni subiti.

Naturalmente, starà alla bravura dell’avvocato andare ad incidere sul libero convincimento del G.I.P., con l’intento di far emergere come una condotta, seppur a prima vista blanda, non rientri nell’art. 131 bis c.p. evitando, quindi, un’eccesiva strumentalizzazione della norma de qua.

Tornando al nostro esempio, quindi, utile sarà il risalto del secondo comma della norma in esame, la quale esclude la particolare tenuità quando il soggetto agisca per motivi abietti o futili. Di conseguenza, un semplice disguido automobilistico è da ritenersi un motivo più che futile, quasi pretestuoso, in quanto si ha futilità quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve e banale (es: mancata precedenza), rispetto alla gravità del reato, da apparire assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da considerarsi, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale assolutamente ingiustificato.

E ancora nel nostro esempio, a suffragare l’esclusione della particolare tenuità, viene in soccorso anche il terzo comma dell’art. 131 bis c.p., il quale esclude il beneficio della disposizione de qua quando il comportamento dell’agente è di carattere abituale. Infatti, è palese come la condotta dell’indagato non sia semplicemente tradotta nel reato di danneggiamento aggravato di cui al secondo comma dell’art. 635 c.p., ma anche nel reato di lesioni di cui all’art. 582 c.p. causate alla P.O. Ne discenderebbe, quindi, che il comportamento dell’agente non si traduce in un semplice reato, bensì in due tipi di delitti uniti dal vincolo della continuazione.

Tale assunto, di conseguenza, permetterebbe di addivenire al ragionamento secondo il quale il concetto di abitualità coincide con quello di continuazione quando si è in presenza del comma terzo dell’art. 131 bis c.p. (Cfr. Corte di Cass., Sez, Pen., sentenze nn. 29897 e 43816 del 2015).

Alla luce delle considerazione sin qui enunciate, chiarite anche dall’esempio suddetto, appare palese come sia utile e conveniente alla P.O. opporsi ad una richiesta di archiviazione per particolare tenuità, attraverso la quale si potrà tutelare le proprie ragioni sia in sede penale oltre che, eventualmente, in sede civile.

(Altalex, 13 febbraio 2019. Articolo di Giorgio Nacci)